Gli Attori del Processo Edilizio

No, non vinceranno mai l’Oscar

Il Processo Edilizio struttura e ordina sequenzialmente in fasi le molteplici attività degli operatori coinvolti nella realizzazione e gestione di un intervento edilizio: nella sostanza dice chi fa cosa e quando. Gli attori del processo edilizio sono quindi i soggetti che intervengono durante tutta la sequenza temporale del processo.

In questo articolo sono state prese in considerazione le principali figure che sono maggiormente presenti durante la realizzazione dell’opera edilizia, tralasciando quei soggetti che intervengono esclusivamente per le opere pubbliche. Il motivo è presto detto… la normativa inerente i lavori pubblici prevede, soprattutto alla luce degli ultimi aggiornamenti, tutta una serie di figure altamente specializzate e con un alto grado di responsabilità, e non si vuole, per una scelta editoriale, approfondire questo particolare, affascinante e complicato ambito.

Qui si vuole fare esclusivamente un excursus sulle varie figure che intervengono in un cantiere edile, senza entrare in particolari che potranno essere spunti per ulteriori approfondimenti.

L’Utente

Colui che usufruisce di un bene o di un servizio.

L’utente da inizio al processo manifestando un’esigenza ed esprimendo una domanda: solo negli interventi di modesta entità le figure dell’utente e del committente coincidono.

L’utente può essere:

  • Fruitore diretto
  • Fruitore indiretto
  • Proprietario
  • Gestore

L’utente è il soggetto destinatario e fruitore finale dell’intervento edilizio.

Il Committente

Colui per conto del quale l’opera viene realizzata.

Nel D. Lgs. 81/2008 il committente è definito come il “Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto“.

Il committente è, in buona sostanza, il soggetto che programma e finanzia (o accede a finanziamenti) l’intervento edilizio per il soddisfacimento di un piano di esigenze e bisogni.

COMMITTENZA PRIVATA

Il committente privato solitamente sceglie direttamente il progettista su base fiduciaria.

Nei lavori privati il committente può non coincidere con l’utente.

Ad esempio l’imprenditore che realizza l’immobile per venderlo o darlo in locazione.

Nei lavori privati il committente può coincidere con l’utente.

Ad esempio il proprietario che realizza l’immobile per abitarlo.

COMMITTENZA PUBBLICA

Il committente pubblico deve, quasi sempre, selezionare il progettista e l’esecutore dei lavori sulla base di una procedura amministrativa di gara (gare di appalto) e, solo nei casi previsti dalla normativa, può procedere all’affidamento diretto dell’incarico con procedura negoziata.

Nei lavori pubblici il committente non coincide mai con l’utente.

In fase di programmazione, l’amministrazione pubblica nomina una nuova figura – il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – con il compito di coordinare tutte le attività dell’intero processo edilizio.

Responsabile dei Lavori [RdL]

Colui che si assume, per conto del Committente, la responsabilità dei lavori in ordine alla sicurezza del cantiere

Sempre definito nel D.lgs. 81/2008 come il “Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (RUP).

Il Progettista

Colui che interpreta le esigenze degli utenti e sviluppa le modalità operative per il loro soddisfacimento.

Il progettista è il soggetto, nominato dal committente, che trasforma le esigenze ed i bisogni del committente in spazi e manufatti edilizi lo sviluppo di un’idea progettuale, definendo in ogni suo aspetto l’intervento da realizzare.

Il progettista deve svolgere la sua attività in modo da ottimizzare le risorse in termini di costi e di qualità, assicurando il rispetto e la compatibilità con le caratteristiche territoriali e ambientali in cui si colloca l’intervento, anche in sede di gestione e di esercizio.

Tutti gli atti progettuali devono essere sottoscritti dal progettista regolarmente iscritto nel rispettivo albo professionale.

Definito il progetto architettonico è necessario procedere alla progettazione:

  • strutturale (indipendente dal sistema costruttivo di fabbrica: cemento armato, acciaio, muratura, legno, strutture prefabbricate o miste);
  • impiantistica (elettrica, termica, idrica, smaltimento dei reflui, antincendio, …);
  • sicurezza nei cantieri.

Le competenze del progettista possono essere svolte da un unico soggetto o distribuite tra una molteplicità di soggetti. In quest’ultimo caso, il progettista architettonico, di norma, assume il ruolo di coordinatore tra le diverse figure coinvolte.

Il progettista, se vuole realizzare le proprie idee, deve trovare soluzioni che passino anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi altrui, deve quindi conoscere gli altri operatori del processo, capirne i problemi, aiutarli a risolvere tali problemi, essere consapevole che il proprio ruolo si realizzi in quanto partecipa con tutti gli altri al processo della costruzione. Un buon progetto è quello in cui tutti possono identificarsi per poter dare il massimo per la sua realizzazione.

Il Direttore dei lavori

Colui che è responsabile della conformità dell’opera rispetto a quanto descritto nei documenti progettuali.

Il direttore dei lavori è il soggetto, nominato dal committente (direttamente o indirettamente), per dirigere, coordinare e controllare la corretta esecuzione dell’opera dal punto di vista tecnico, contabile ed amministrativo.

Il direttore dei lavori:

  • può coincidere con il progettista
  • cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto
  • ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
  • ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dal DPR 380/2001, art. 64 (ex legge 1086/1971)
  • si interfaccia con Committente / R.U.P. / Progettista / Produttori / Imprese / Direttore di Cantiere / Capo Cantiere / Fornitori

A lui fanno carico le attività ed i compiti seguenti:

  1. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
  2. curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati
  3. curare la gestione amministrativa e contabile dei lavori

Normalmente, il progettista viene incaricato della direzione dei lavori di costruzione. Questa consuetudine, tipicamente Italiana, è legata alla necessità di dare continuità all’opera progettuale nella fase realizzativa. Questa consuetudine ha favorito l’abitudine di colmare le lacune progettuali con la direzione dei lavori.

Il Collaudatore statico

Colui che certifica la conformità del progetto strutturale

Tutte le opere realizzate:

  • in conglomerato cementizio armato normale
  • in conglomerato cementizio armato precompresso
  • a struttura metallica

devono essere sottoposte a collaudo statico (DPR 380, art. 53 e 67 – ex L. 1086/1971).

Per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) è necessaria una copia del certificato di collaudo (DPR 380, art. 67 – ex L.1086/1971)

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera (DPR 380, art. 67 – ex L.1086/1971).

Quando il committente coincide con il costruttore che esegue l’opera in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

L’Appaltatore (Impresa)

Colui che traduce i contenuti informativi del progetto esecutivo.

L’appaltatore è il soggetto a cui il committente affida l’esecuzione dei lavori, regolata mediante la sottoscrizione di un contratto di appalto.

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (Art. 1655 c.c.).

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Art. 2082 c.c.).

In realtà sono pochi i lavori in cui l’impresa realizza l’opera in maniera autonoma… capita quasi esclusivamente per lavori specialistici, più in generale ci si avvarrà di sub-appaltatori che svolgeranno lavori che non rientra

Coordinatori per la sicurezza

Coloro che assieme al responsabile dei Lavori assicurano ai lavoratori dipendenti, attraverso opportune misure precauzionali, un ambiente di lavoro tale da garantire l’integrità psico-fisica.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera (CSP) è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori (direttamente o indirettamente), per l’esecuzione dei seguenti compiti:

  1. redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  2. predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera
    (art. 89 e 91 del D.lgs. 81/2008)

Può coincidere con il Progettista e non sempre esiste l’obbligo di nominarlo

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera (CSE), è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per l’esecuzione dei seguenti compiti:

  1. verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall’impresa, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.
  3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  4. verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  5. segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, ola risoluzione del contratto.
  6. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
    (art. 89 e 92 del D.lgs. 81/2008).

Può coincidere con il CSP e non sempre esiste l’obbligo di nominarlo.

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